“F.A.E.G.N.”
(FIGLI ADOTTIVI E GENITORI NATURALI)
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Denominazione e Sede)
1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato, denominata “F.A.E.G.N.” che assume la forma giuridica di associazione non lucrativa di utilità sociale.
2. L’organizzazione ha sede in via Lariana, 7, nel Comune di Roma
Tale sede è da considerarsi provvisoria, e potrà esser variata dopo il primo anno dalla costituzione su deliberazione dei soci. L’indirizzo della sede deve considerarsi anche come recapito postale.
ART. 2
(Statuto)
1. L’organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
ART. 4
(Modifiche dello statuto)
1. Il presente statuto è modificato con deliberazione assembleare adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 5
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole generali dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi del c.c.
TITOLO II
FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
ART. 6
(Finalità nell’obiettivo)
La specifica finalità dell’organizzazione è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di:
offrire assistenza, aiuto morale e materiale informativo alle persone nella condizione, a loro conosciuta, di figli adottivi;
offrire assistenza, aiuto morale e materiale informativo ai genitori naturali che abbiano dato in adozione un minore;
realizzare incontri e dibattiti volti alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema dell’abbandono dei minori e dell’adozione in genere, in particolare per quel che riguarda i diritti e i doveri dei figli adottivi e dei genitori naturali in relazione all’attuale contesto sociale e legislativo;
favorire la cooperazione con altri soggetti ed enti interessati a perseguire gli obiettivi di cui sopra.
ART. 7
(Ambito di attuazione delle finalità)
- L’organizzazione opera su tutto il territorio nazionale.
TITOLO III
GLI ASSOCIATI
ART. 8
(Ammissione)
1. Sono associate dell’organizzazione tutte le persone che condividono le finalità della medesima e sono mossi da spirito di solidarietà e collaborazione reciproca.
2. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’assemblea su domanda del richiedente.
ART. 9
(Diritti)
1. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima, come stabilito ex legge ed ex statuto.
ART. 10
(Doveri)
1. Gli associati devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri associati e all’esterno dell’associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.
ART. 11
(Esclusione)
1. L’associato che contravviene ai doveri stabiliti nel presente statuto può essere escluso dall’associazione.
2. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
TITOLO IV
GLI ORGANI
ART. 12
(Indicazione degli organi)
1. Sono organi dell’associazione: l’assemblea, il comitato direttivo ed il presidente.
CAPO I: L’ASSEMBLEA
ART. 13
(Composizione)
1. L’assemblea è composta da tutti gli associati.
2. L’assemblea è presieduta dal presidente nominato dagli associati.
ART. 14
(Convocazione)
1. L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente dell’associazione.
2. Il presidente convoca l’assemblea con avviso contenente l’ordine del giorno in discussione, almeno 30 giorni prima.
ART. 15
(Validità dell’assemblea)
1. In prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti.
2. In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori del medesimo non hanno diritto di voto (art. 21 cc).
ART. 16
(Votazione)
1. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme restando le limitazioni previste per la modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione.
2. I voti sono palesi.
ART. 17
(Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in verbale, redatto da un componente dell’assemblea a turno, e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto a cura del presidente nella sede dell’associazione.
3. Ogni aderente all’associazione ha diritto a consultare il verbale e a trarne copia.
CAPO II: IL COMITATO ESECUTIVO
ART. 18
(Composizione)
1. Il comitato esecutivo è composto da n° 5 (cinque) membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
2. Il comitato esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
ART. 19
(Presidente del comitato esecutivo)
1. Il presidente dell’associazione è anche presidente del comitato esecutivo, ed è eletto dall’assemblea assieme agli altri componenti del comitato.
ART. 20
(Durata e funzioni)
1. Il comitato esecutivo dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può esser revocato dall’assemblea con la maggioranza della metà più uno dei presenti.
2. Il comitato esecutivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea, alla quale risponde direttamente.
3. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
CAPO III: IL PRESIDENTE
ART. 21
(Elezione)
1. Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti.
ART. 22
(Durata)
1. Il presidente dura in carica quanto il comitato esecutivo, ovvero per il periodo di 3 (tre) anni.
2. L’assemblea può revocare il presidente, con la maggioranza dei presenti.
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente.
ART. 23
(Funzioni)
1. Il presidente rappresenta l’organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l’organizzazione.
3. Il presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell’organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE
ART. 24
(Indicazioni delle risorse)
a) beni, immobili e mobili;
b) contributi e quote associative;
c) donazioni e lasciti;
d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/1991.
ART. 25
(I beni)
1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione e sono ad essa intestati;
3. I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
4. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguano scopi analoghi.
5. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 26
(Contributi)
1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall’assemblea.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all’associazione.
ART. 27
(Erogazioni, donazioni e lasciti)
1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario, dall’assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
ART. 28
(Proventi derivanti da attività marginali)
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.
2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.
ART. 29
(Devoluzione dei beni)
1. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
TITOLO VI
IL BILANCIO
ART. 30
(Bilancio e conto consuntivo)
1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
ART. 31
(Formazione e contenuto del bilancio)
1. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato esecutivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
2. Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato esecutivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso.
ART. 32
(Controllo sul bilancio)
1. I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del collegio dei revisori del conto che in merito esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.
ART. 33
(Approvazione del bilancio)
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione 15 (quindici) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni associato.
4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell’organizzazione 15 (quindici) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
TITOLO VII
LE CONVENZIONI
ART. 34
(Deliberazione delle convenzioni)
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione.
ART. 35
(stipulazione della convenzione)
ART. 36
(Attuazione della convenzione)
TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
ART. 37
(Dipendenti)
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 38
(Collaboratori di lavoro autonomo)
1. L’associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l’associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
TITOLO IX
LA RESPONSABILITA’
ART. 39
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)
1. Gli associati sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.
ART. 40
(Responsabilità dell’associazione)
1. L’associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 41
(Assicurazione dell’associazione)
1. L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
TITOLO X
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
ART. 42
1. L’organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 43
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
TITOLO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 44
(Prima assemblea sociale)
1. La prima assemblea sociale è costituita dai soci fondatori, componenti del primo comitato direttivo e sottoscrittori del presente statuto.
Luisa Di Fiore
Virginia Gasparin
Mario Moreschini
Monica Rossi
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