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Legge 4 maggio 1983, n. 184 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 133, del 17 maggio 1983)
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Art. 1. Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.
Articolo 2
Art. 2. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.
Articolo 3
Art. 3. L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'art. 5. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.
Articolo 4
Art. 4. L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonchè i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.
Articolo 5
Art. 5. L'affidatario deve accogliere presso di sè il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 316 del codice civile. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto.
Articolo 6
Art. 6. L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.
Articolo 7
Art. 7. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età sopra indicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.
Articolo 8
Art. 8. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
Articolo 9
Art. 9. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice. Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'art. 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.
Articolo 10
Art. 10. Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo precedente, dispone di urgenza tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 11
Art. 11. Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi semprechè nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purchè sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità. Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma. Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.
Articolo 12
Art. 12. Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sè o ad un giudice da lui delegato. Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza. In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente. Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia. Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'art. 10.
Articolo 13
Art. 13. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
Articolo 14
Art. 14. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile. La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perchè adottino le iniziative opportune.
Articolo 15
Art. 15. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'art. 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: 1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo; 2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; 3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nonchè il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'art. 12, al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'art. 17. Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
Articolo 16
Art. 16. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere. Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 15. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 17
Art. 17. Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'art. 12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione. A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonchè la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15. All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonchè quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore. Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente o il curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra le persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel presente comma. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.
Articolo 18
Art. 18. La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di adottabilità è divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Articolo 19
Art. 19. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Articolo 20
Art. 20. Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.
Articolo 21
Art. 21. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'art. 8, successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'art. 15. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.
Articolo 22
Art. 22. I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. é ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'art. 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'art. 18. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali.
Articolo 23
Art. 23. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'art. 18. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'art. 10. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 24
Art. 24. Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'art. 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
Articolo 25
Art. 25. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti. Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'art. 10. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 26
Art. 26. Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'art. 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato. Avverso il decreto della corte d'appello è ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge. Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'art. 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Articolo 27
Art. 27. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'art. 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali.
Articolo 28
Art. 28. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'art. 26. L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificati, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.
Articolo 29
Art. 29. Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti o affidatari. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Articolo 30
Art. 30. I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità all'adozione. Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero il tribunale potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.
Articolo 31
Art. 31. L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero, o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento è stato emesso dichiara che esso è conforme alla legislazione di quello Stato. L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è altresì consentito quando vi sia il nulla osta, emesso dal Ministro degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno.
Articolo 32
Art. 32. Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente quando accerta: a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti, ai sensi dell'art. 30; b) che il provvedimento straniero è conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso; c) che il provvedimento straniero non è contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori. La dichiarazione di efficacia è emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale è ammesso ricorso per Cassazione.
Articolo 33
Art. 33. Il provvedimento emesso da un'autorità straniera non può essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno. Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il decreto di cui all'art. 25. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione, il tribunale applica l'art. 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore.
Articolo 34
Art. 34. Il nulla osta di cui al secondo comma dell'art. 31 è concesso, su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità all'adozione, quando nell'ordinamento dello Stato di provenienza del minore non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 31, qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo di adozione. Il nulla osta è concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l'emanazione del provvedimento anzidetto. Il nulla osta non può essere concesso in mancanza di autorizzazione all'espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte dell'autorità dello Stato di provenienza competente secondo l'attestazione dell'autorità consolare e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi precedenti, a provvedere in merito alla protezione dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti. Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilità disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica l'art. 37.
Articolo 35
Art. 35. é fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 31. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici, al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.
Articolo 36
Art. 36. Al di fuori di quanto previsto nell'art. 31, l'ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere immediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni del distretto ove è diretto il minore, ovvero, nella ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale per i minorenni di Roma. Dette segnalazioni devono contenere l'indicazione del nome della persona che eventualmente accompagna il minore. Le segnalazioni sopra indicate non devono effettuarsi nel caso di ingresso di minori per motivi turistici e di studio, sempre che la permanenza non sia superiore ai tre mesi.
Articolo 37
Art. 37. Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Articolo 38
Art. 38. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri.
Articolo 39
Art. 39. Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza. La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 40
Art. 40. I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Articolo 41
Art. 41. Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perchè i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.
Articolo 42
Art. 42. Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.
Articolo 43
Art. 43. Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'art. 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Articolo 44
Art. 44. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7: a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi. In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.
Articolo 45
Art. 45. Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.
Articolo 46
Art. 46. Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando. Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Articolo 47
Art. 47. L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia. Finchè il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
Articolo 48
Art. 48. Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'art. 147 del codice civile. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'art. 382 del codice civile.
Articolo 49
Art. 49. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.
Articolo 50
Art. 50. Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 51
Art. 51. La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza. Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
Articolo 52
Art. 52. Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza. Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
Articolo 53
Art. 53. La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Articolo 54
Art. 54. Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
Articolo 55
Art. 55. Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
Articolo 56
Art. 56. Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato. L'assenso delle persone indicate nell'art. 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.
Articolo 57
Art. 57. Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'art. 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare: a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.
Articolo 58
Art. 58. L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: << Dell'adozione di persone maggiori di età >>.
Articolo 59
Art. 59. L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: << Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti >>.
Articolo 60
Art. 60. Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.
Articolo 61
Art. 61. L'art. 299 del codice civile è sostituito dal seguente: << Art. 299. Cognome dell'adottato. -- L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei >>.
Articolo 62
Art. 62. L'art. 307 del codice civile è sostituito dal seguente: << Art. 307. Revoca per indegnità dell'adottante. -- Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato >>.
Articolo 63
Art. 63. L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: << Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età >>.
Articolo 64
Art. 64. L'art. 312 del codice civile è sostituito dal seguente: << Art. 312. Accertamenti del tribunale. -- Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando >>.
Articolo 65
Art. 65. L'art. 313 del codice civile è sostituito dal seguente: << Art. 313. Provvedimento del tribunale. -- Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero >>.
Articolo 66
Art. 66. I primi due commi dell'art. 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: << Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato >>.
Articolo 67
Art. 67. Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'art. 293, il secondo e il terzo comma dell'art. 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile. é abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.
Articolo 68
Art. 68. Il primo comma dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente: << Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonchè nel caso di minori dall'art. 269, primo comma, del codice civile >>.
Articolo 69
Art. 69. In aggiunta a quanto disposto nell'art. 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 10 della presente legge.
Articolo 70
Art. 70. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'art. 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2.000.000.
Articolo 71
Art. 71. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all'estero perchè sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà. Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'art. 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2.000.000.
Articolo 72
Art. 72. Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perchè sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Articolo 73
Art. 73. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 900.000. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.
Articolo 74
Art. 74. Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'art. 264, secondo comma, del codice civile.
Articolo 75
Art. 75. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge. La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorchè l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata. Si applica la disposizione di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 76
Art. 76. Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.
Articolo 77
Art. 77. Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'art. 87 del codice civile.
Articolo 78
Art. 78. Il quarto comma dell'art. 87 del codice civile è sostituito dal seguente: << Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo >>.
Articolo 79
Art. 79. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, semprechè il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento. Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'art. 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato. Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso. Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso. I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti. Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante. Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili. Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
Articolo 80
Art. 80. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario. Le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.
Articolo 81
Art. 81. L'ultimo comma dell'art. 244 del codice civile è sostituito dal seguente: <<L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore>>.
Articolo 82
Art. 82. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue L. 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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