Origini dell’adozione in Italia
L'adozione è un istituto di antica tradizione, il cui spirito in origine era quello di dare una discendenza a chi non ne avesse.
Prima della riforma del 1983, nel Codice Civile veniva infatti disciplinata una unica forma di adozione sia per maggiorenni sia per minorenni, di tradizione romanistica, che consentiva alle persone che avessero compiuto il cinquantesimo anno di età (o il quarantesimo, con l'autorizzazione della Corte d'Appello) e che non avessero avuto figli, di poterne adottare.
La finalità dell'istitito era quella di assicurare la continuità del nome e del patimonio familiare: l'adottante trasmetteva all'adottato i propri beni e il proprio nome; l'adottato manteneva i rapporti giuridici con la sua famiglia d'origine mentre nessun vincolo di parentela si stabiliva con i parenti dell'adottante.
Solo nel 1967, con la Convenzione di Strasburgo, si cominciò a porre le basi per una adozione che riguardasse esclusivamente i minori, con una disciplina diversa e distinta rispetto all'adozione di persone adulte: la Convenzione, infatti, stabilì che il minore in stato di abbandono deve divenire a pieno titolo figlio degli adottanti, con l'esclusione di qualsiasi legame con la propria famiglia d'origine.
La legge 5 giugno 1967 n. 431 introdusse per la prima volta nel'ordinamento italiano l'istituto dell'adozione speciale a tutela dei minori privi dell'assistenza da parte di genitori e parenti tenuti a provvedervi.
Tale legge, però, fu oggetto di numerose critiche ed approfondimenti da parte della dottrina e dellla giurisprudenza, tanto da giungere alla riforma che portò nel 1983 alla legge n. 184
Attualmente, dunque, l'adozione dei minorenni è disciplinata dalla legge 184 del 1983 (e modifiche apportate dalla legge 149 del 2001) mentre nel Codice Civile è rimasta l'adozione dei maggiorenni, istituto che ha sostituito l'antica adozione ordinaria di cui si è parlato in precedenza e che si perfeziona, come una sorta di "contratto di diritto familiare", con l'accordo tra adottante e adottato.
La competenza a decidere nell'adozione dei maggiorenni spetta al Tribunale nel cui circondario l'adottante ha la sua residenza, mentre nell'adozione dei minorenni spetta al Tribunale per i Minorenni.
L’attuale legislazione sull'adozione garantisce il segreto delle origini, salvo se l'autorità giudiziaria dà espressa autorizzazione.
La decisione d'adozione, una volta presa dal tribunale, è comunicata ai servizi dello stato civile per essere citata in margine dell'atto di nascita. Ma, le copie degli atti di stato civile dell’adottato devono essere consegnate con la sola indicazione del suo nuovo nome, senza menzione della paternità o della maternità d'origine, né dell'annotazione relativa all'adozione. Inoltre, a meno di avere un'autorizzazione espressa del tribunale, gli ufficiali e dipendenti dello stato civile hanno l'obbligo di rifiutare di fornire qualache informazioni che possano rivelare l'adozione.
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