| Il tribunale per i minorenni è stato istituito e disciplinato dal R.D. 20 luglio 1934 n. 1404 e successive modificazioni. Sono presenti  in ognuna delle ventisei Corti d'appello e delle tre sezioni distaccate di Corte d'appello, e perciò sono ventinove. Hanno sede in tutti i capoluoghi di regione (eccetto Aosta) e in alcune altre città per le quali  l'ufficio giudiziario minorile è apparso funzionale all'utenza (Brescia, Bolzano, Lecce, Catanzaro, Salerno, Messina, Catania, Caltanissetta, Sassari). ll tribunale per i minorenni è un organo specializzato per la  sua composizione (decide con un collegio formato da due giudici professionali e due giudici onorari esperti in scienze umane);esso è competente per la materia civile, penale ed amministrativa. In campo civile le sue  competenze attengono alla protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono e i provvedimenti che conseguono dall'accertamento di tali situazioni possono decretare  limitazioni all esercizio della potestà dei genitori, disporre l'affidamento del minore e dichiararne l adozione; esso è pure competente nelle cause di affidamento dei figli contesi nati da un rapporto di  convivenza. In campo amministrativo assume delle misure a contenuto rieducativo nei confronti dei minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè mantengono comportamenti non accettati dal contesto familiare e  sociale di appartenenza. Infine in campo penale giudica i ragazzi che hanno commesso reati da minorenni, anche se in concorso con maggiorenni. Sulle impugnazioni avverso i provvedimenti del tribunale dei minorenni  decide la sezione per i minorenni della Corte d'Appello, con un collegio specializzato formato da tre giudici professionali e due giudici onorari. I provvedimenti emessi dalle sezioni di Corte d'Appello sono  ricorribili in Cassazione per motivi di legittimità. Il decreto di idoneità non è ricorribile in Cassazione.  I TRIBUNALI PER I MINORENNI E L'ADOZIONE INTERNAZIONALE Con la legge n. 476/1998, che ha modificato la legge sull adozione 4 maggio 1983 n. 184, le competenze dei tribunali per i minorenni in materia di adozione internazionale si sono sensibilmente ridotte perchè i compiti di  controllo sono stati trasferiti alla Commissione. Il loro ruolo resta, comunque, ancora molto rilevante.Ai tribunali per i minorenni sono infatti attribuite le seguenti competenze:
 1. Ricevere e protocollare la "dichiarazione di disponibilità" della coppia aspirante all'adozione internazionale;
 2. Trasmettere tale dichiarazione, entro 15 giorni dalla sua ricezione, ai servizi  dell'ente locale;
 3. Disporre gli opportuni approfondimenti, ove ritenuti necessari ai fini della valutazione delle competenze genitoriali degli aspiranti all'adozione;
 4. Convocare gli aspiranti all adozione  per sentirli in merito alla loro disponibilità e verificarne le capacità educativo - assistenziali;
 5. Dichiarare con decreto - entro i due mesi dalla ricezione della relazione dei servizi sociali la sussistenza  o meno delle competenze effettive in capo alla coppia dichiaratasi disponibile ad adottare;
 6. Trasmettere il decreto di idoneità alla Commissione per le Adozioni Internazionali;
 7.  Controllare ulteriormente la documentazione trasmessa dalla Commissione e conseguentemente ordinare la trascrizione della sentenza straniera se pervenuta da paese Aja; dichiararla efficace in Italia come affidamento preadottivo se proveniente da paese non Aja che non conosce l'adozione legittimante e  quindi - decorso l'anno, dichiarare l'adozione ed avviare la trascrizione.
 Per una lista aggiornata consultare il sito Tribunali per i Minorenni  |