Legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Gazz. Uff. n. 8 del 12 gennaio 1999)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 . Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito
denominata "Convenzione".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione a decorrere
dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 46 della
Convenzione medesima.
Art. 3.
1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e'
sostituito dal seguente:
"Capo I. - Dell'adozione di minori stranieri.
Art. 29. - 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente
ai princi'pi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione",
a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 29-bis.- 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle
condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un
minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di
disponibilita' al tribunale per i minorenni del distretto in cui
hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro
idoneita' all'adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero,
fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, e' competente
il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo
della loro ultima residenza; in mancanza, e' competente il tribunale
per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare
immediatamente decreto di inidoneita' per manifesta carenza dei
requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione,
copia della dichiarazione di disponibilita' ai servizi degli enti
locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o
associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende
sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita':
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative
procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta'
nei confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con
gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione
con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e
sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente
sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine
a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di
rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o di uno
solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi
sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di ogni altro
elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i
minorenni della loro idoneita' all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito
all'attivita' svolta, una relazione completa di tutti gli elementi
indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla
trasmissione della dichiarazione di disponibilita'.
Art. 30. - 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di
cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione,
anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli
opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi,
decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei
requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneita' ad adottare ha efficacia per tutta la
durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati
entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto
contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto e' trasmesso immediatamente, con copia della relazione
e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui
all'articolo 38 e, se gia' indicato dagli aspiranti all'adozione,
all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneita', previo ascolto degli interessati,
sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante
sul giudizio di idoneita', il tribunale per i minorenni comunica
immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente
autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneita' ovvero di inidoneita' e quello di revoca
sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli
articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del
pubblico ministero e degli interessati.
Art. 31. - 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il
decreto di idoneita', devono conferire incarico a curare la procedura
di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma,
lettera a), il tribunale per i minorenni puo' autorizzare gli
aspiranti adottanti, valutate le loro personalita', ad effettuare
direttamente le attivita' previste alle lettere b), d), e), f) ed h)
del comma 3 del presente articolo.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che iniziera' e sulle
concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorita' del
Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso
intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di
adozione, unitamente al decreto di idoneita' ed alla relazione ad
esso allegata, affinche' le autorita' straniere formulino le proposte
di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorita' straniera la proposta di incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia
accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario
riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di
origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti
il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della
proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da
adottare e assistendoli in tutte le attivita' da svolgere nel Paese
straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorita'
straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le
firme e trasmette l'atto di consenso all'autorita' straniera,
svolgendo tutte le altre attivita' dalla stessa richieste;
l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti puo' essere
effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da
un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorita' straniera attestazione della sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda
con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunita' di
procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del
mancato accordo e ne da' immediata informazione alla Commissione di
cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo
Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i
minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i
minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento
dell'autorita' straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la
documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla
residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi
affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall'autorita' straniera copia degli atti e della
documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al
tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalita' di trasferimento in Italia e si adopera
affinche' questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri
adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attivita'
di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in
Italia su richiesta degli adottanti;
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso
in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del
bambino, nonche' la durata del periodo di permanenza all'estero nel
caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo
comma 1 dell'articolo 39-quater;
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto
previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
Art. 32. - 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli
atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente
incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse
del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in
Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorita' del Paese
straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la
constatazione dell'impossibilita' di affidamento o di adozione nello
Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per
l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la
cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di
origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente
consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non
produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia
d'origine, la stessa puo' essere convertita in una adozione che
produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce
conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale
conformita', e' ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto
di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della
procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione
da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio
del minore adottando.
Art. 33. - 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative
all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e
di cura, non e' consentito l'ingresso nello Stato a minori che non
sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32
ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti
entro il quarto grado.
2. E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere a
minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a
scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente
Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui
all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale
non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese
al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di
frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinche'
prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la
migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi
bellici, calamita' naturali o eventi eccezionali secondo quanto
previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per
altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile
l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che
sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso
nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano
l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i
minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che
lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel
territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il
pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala
al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui
il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno
provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi
dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero
segnala la situazione alla Commissione affinche' prenda contatto con
il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo
34.
Art. 34. - 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello
Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di
affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di
tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento
familiare.
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini
di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi
socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su
richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori
adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per
i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali
difficolta' per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto
della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello
stato civile.
Art. 35. - 1. L'adozione pronunciata all'estero produce
nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima
dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel
provvedimento dell'autorita' che ha pronunciato l'adozione risulti la
sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste
dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai
princi'pi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di
famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse
del minore, e se sussistono la certificazione di conformita' alla
Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in
Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento
dell'autorita' straniera come affidamento preadottivo, se non
contrario ai princi'pi fondamentali che regolano nello Stato il
diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore
interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento
in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova
famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza
nella famiglia che lo ha accolto e' tuttora conforme all'interesse
del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne
dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso
contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento
preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo
21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli
anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da
assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente
sentito; se di eta' inferiore puo' essere sentito ove sia opportuno e
ove cio' non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto
della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti e' il tribunale per
i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la
residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non puo' comunque
essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso
dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella
dichiarazione di idoneita';
c) non e' possibile la conversione in adozione produttiva degli
effetti di cui all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati
tramite le autorita' centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si e' manifestato
contrario al suo interesse.
Art. 36. - 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da
Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della
Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, puo' avvenire solo
con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese
non aderente alla Convenzione ne' firmatario di accordi bilaterali,
possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il
consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il
minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli
adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la
famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneita' previsto
dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con
l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente
autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di
idoneita';
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39,
comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento e' assunto dal tribunale per i minorenni
che ha emesso il decreto di idoneita' all'adozione. Di tale
provvedimento e' data comunicazione alla Commissione, che provvede a
quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorita' di un Paese
straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento
della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e
di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta
ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i
minorenni, purche' conforme ai princi'pi della Convenzione.
Art. 37. - 1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui
all'articolo 38 puo' comunicare ai genitori adottivi, eventualmente
tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno
rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti
indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le
informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identita' dei
suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della
sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le
disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis. - 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in
situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di
adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di
urgenza.
Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e'
costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri
nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile
ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanita';
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico puo' essere
rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.
Con regolamento adottato dalla Commissione e' assicurato
l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa
allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il
regolamento puo' prorogare la durata in carica dei componenti della
Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39. - 1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorita' centrali per le adozioni internazionali
degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai
fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di
adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di
adozione internazionale;
c) autorizza l'attivita' degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura
la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica
almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di
gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della
presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione
con riferimento all'attivita' svolta dai servizi per l'adozione
internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti
autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze
nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure
di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo
dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano
operare nel campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformita' dell'adozione alle disposizioni della
Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della
Convenzione stessa;
l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche con
enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con
l'autorita' straniera l'opportunita' di procedere all'adozione e'
sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi
interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione
puo' procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli
incombenti di cui all'articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli
enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e
coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi
della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri,
che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato
delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della
Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con
Paesi non aderenti alla stessa.
Art. 39-bis. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i
compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che
operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di
garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni
fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di collegamento
fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le
coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda
di adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo 31, comma
3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono
istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in
attuazione dei princi'pi di cui alla presente legge. Alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le
funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione
internazionale.
Art. 39-ter. - 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista
dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e
competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee
qualita' morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale,
giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che
abbiano la capacita' di sostenere i coniugi prima, durante e dopo
l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una
regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie
strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono
agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile
assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per
l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta
e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei
confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le
discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attivita' di promozione dei diritti
dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo
sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non
governative, e di attuazione del principio di sussidiarieta'
dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.
Art. 39-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto in altre
disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un
minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti
benefi'ci:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo
comma, della leg ge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il mi nore
adottato ha superato i sei anni di eta';
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo
comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a
che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di eta';
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello
Stato straniero richiesto per l'adozione".
Nota all'art. 3:
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori".
Art. 4.
1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
"1-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata
dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4
maggio 1983, n. 184".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), cosi' come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi
i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n 104. Si considerano
rimaste a carico del contribuente anche le spese
rimborsate per effetto di contributi o di premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a
formarlo; si considerano, altresi', rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei
figli, in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o
di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in
cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'art. 433 del codice civile;
dbis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I
contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8
marzo 1989, n.10, sono deducibili alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti;
ebis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per
cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di
lavoro autonomo o d'impresa dichiarato;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
per un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in
caso di cessazione della locazione di immobili urbani
adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di
2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica
italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29,
comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
lbis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura
di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel
Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Art. 5.
1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' aggiunto il
seguente comma:
"Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato
la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma
si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto
riguarda l'intervento ed i compiti delle autorita' centrali e degli
enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della
presente legge".
2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' aggiunto il
seguente comma:
"Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da
parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal
presente articolo sono svolte dall'autorita' centrale straniera e
dall'ente autorizzato".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art 40 della citata legge n. 184 del
1983, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 40. - I residenti all'estero, stranieri o cittadini
italiani, che intendono adottare un cittadino italiano
minore di eta', devono presentare domanda al console
italiano competente per territorio, che la inoltra al
tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il
luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo
ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente
domicilio nello Stato, e' competente il tribunale per i
minorenni di Roma.
Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, in luogo della procedura
disciplinata dal primo comma si applicano le procedure
stabilite nella Convenzione per quanto riguarda
l'intervento ed i compiti delle autorita' centrali e
degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le
disposizioni della presente legge".
- Il testo dell'art. 41 della citata legge n. 184 del
1983, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 41. - Il console del luogo ove risiedono gli
adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento
preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno,
dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali
italiane o straniere.
Qualora insorgano difficolta' di ambientamento del
minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si
verifichino, comunque, fatti incompatibili con
l'affidamento preadottivo, il console deve
immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i
minorenni che ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per
quanto di propria competenza perche' i provvedimenti
dell'autorita' italiana relativi al minore abbiano
esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del
minore.
Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in
Italia da parte di cittadini stranieri residenti
stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione,
le funzioni attribuite al console dal presente articolo
sono svolte dall'autorita' centrale straniera e
dall'ente autorizzato".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' inserito
il seguente:
"Art. 72-bis. - 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche
inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente
ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera
c), e' punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la
multa da uno a dieci milioni di lire.
2. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa
da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i
responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di
cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che,
per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di
associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle
forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di
un terzo".
Art. 7.
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanita', e' data
attuazione alle norme della presente legge riguardanti la
costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni
internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale
e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono
disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi
contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta
dell'albo ed ogni altra modalita' operativa relativa agli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n.
184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresi' l'invio da
parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio
personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e
consolari all'estero.
3. La Commissione e' costituita nei tre mesi successivi
all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa)".
Art. 8.
1. Le dichiarazioni di idoneita' all'adozione ed i provvedimenti di
adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore
a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena
efficacia.
2. Le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore della
presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad
essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura
procedimentale anteriori, sino alla avvenuta costituzione della
Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione
dell'albo degli enti autorizzati.
3. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a L'Aja il 29 maggio 1993, contenute nell'articolo 3 della presente
legge, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore
della Convenzione stessa.
Art. 9.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di
lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e,
per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche
sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di
lire recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n.
184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonche'
dall'articolo 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 130):
Presentato dal sen. Manieri il 9 maggio 1996.
Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede
referente, il 5 giugno 1996, con pareri delle commissioni
1 , 5 , 11 , 12 e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 2
(Giustizia) e 3 (Affari esterni), in sede referente, il 2
settembre 1997.
Esaminato dalle commissioni riunite 2 e 3 , in sede
referente, il 24 settembre; 25 novembre; 11 dicembre
1997; 13, 27 e 28 gennaio 1998.
Relazione scritta annunciata il 10 febbraio 1998 (atto n.
130, 160, 445, 1697 e 2545/ A - relatori senatori Fassone e
Folloni ).
Esaminato in aula il 25 febbraio 1998 ed approvato il
26 febbraio 1998, con stralcio degli articoli da 1 a
13 e dell'art. 18 che formano l'atto n. 130-bis, e in un
testo unificato con atti n. 160 ( Mazzuca ed altri); n. 445
( Bruno Ganeri ed altre); n. 1697 ( Salvato ed altri) e
con il disegno di legge n. 2545 presentato dal Ministro
degli affari esteri (Dini) e dal Ministro per la famiglia
(Turco).
Camera dei deputati (atto n. 4626):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e
III (Affari esteri), in sede referente, il 12 marzo
1998 con pareri delle commissioni VI, XII, I, V, XI.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III in sede
referente, il 14, 15, 20, 24, 28, 29, 30 aprile e 20 maggio
1998.
Relazione scritta annunciata il 4 giugno 1998 (atto n.
4626/ A - relatori onorevoli Serafini e Leccese ).
Esaminato in aula l'8 e 10 giugno 1998 ed
approvato, con modificazioni, il 18 giugno 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 130 - 160 - 445 - 1697 -
2545/ B):
Assegnato alle commissioni riunite 2 (Giustizia) e
3 (Affari esteri), in sede referente, il 25 giugno
1998 con parere delle commissioni 1 e 5 , e delle
commissioni parlamentari per le questioni regionali e
speciale per l'infanzia.
Esaminato dalle commissioni riunite 2 e 3 , in sede
referente, il 14, 28 luglio; 16 e 23 settembre 1998.
Relazione scritta annunciata il 22 ottobre 1998 (atto n.
130 - 160 - 445 - 1697 - 2545/ C - relatori senatori
Fassone e Folloni ).
Esaminato in aula l'11 e 12 novembre 1998 e
approvato, con modificazioni, il 18 novembre 1998.
Camera dei deputati (atto n. 4626/ B):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e
III (Affari esteri), in sede referente, il 25 novembre
1998, con pareri delle commissioni I, V e XII.
Esaminato dalle commissioni II e III, in sede referente,
il 9 e 10 dicembre 1998.
Relazione scritta annunciata il 10 dicembre 1998 (atto n.
4626/ C - relatori onorevoli Serafini e Leccese ).
Esaminato in aula l'11 dicembre 1998 e approvato il
15 dicembre 1998.
ALLEGATO
----* Vedere ratifica in Lingua da Pag. 20 a Pag. 33 della G.U. *----
Traduzione non ufficiale
CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E
SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalita',
il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di
felicita', d'amore e di comprensione,
Ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di
priorita', misure appropriate per consentire la permanenza del minore
nella famiglia d'origine,
Riconoscendo che l'adozione internazionale puo' offrire
l'opportunita' di dare una famiglia permanente a quei minori per i
quali non puo' essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di
origine,
Convinti della necessita' di prevedere misure atte a garantire che le
adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del
minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano
evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori,
Desiderando stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni che
tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti
internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sui Diritti del Minore del 20 novembre 1989, e dalla Dichiarazione
delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla
Protezione ed all'Assistenza ai Minori, con particolare riferimento
alle prassi in materia di adozione e di affidamento familiare, sul
piano nazionale e su quello internazionale (Risoluzione
dell'Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986),
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
CAPITOLO I - SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Art. 1
La presente Convenzione ha per oggetto:
a - di stabilire delle garanzie, affinche' le adozioni internazionali
si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei
diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto
internazionale;
b - d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti,
al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi
prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
c - di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle
adozioni realizzate in conformita' alla Convenzione.
Art. 2
1. La Convenzione si applica allorche' un minore, residente
abitualmente in uno Stato contraente (" Stato d'origine") e stato o
deve essere trasferito in un altro Stato contraente (" Stato di
accoglienza"), sia a seguito di adozione nello Stato d'origine da
parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato
di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di
accoglienza o in quello di origine.
2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un
legame di filiazione.
Art. 3
La Convenzione cessa di applicarsi se i consensi previsti dall'Art.
17 lett. c) non sono stati espressi prima che il minore compia l'eta'
di diciotto anni.
CAPITOLO II - CONDIZIONI DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Art. 4
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto
se le autorita' competenti dello Stato d'origine:
a - hanno stabilito che il minore e' adottabile;
b - hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilita'
di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione
internazionale corrisponde al suo superiore interesse;
c - si sono assicurate:
1) che le persone, istituzioni ed autorita', il cui consenso e'
richiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria
consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del
loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o
la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il
minore e la sua famiglia d'origine;
2) che tali persone, istituzioni ed autorita' hanno prestato il
consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo
consenso e' stato espresso o attestato per iscritto;
3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o
contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e
4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato
prestato solo successivamente alla nascita del minore; e
d - si sono assicurate, tenuto conto dell'eta' e della maturita' del
minore,
1) che questi e' stato assistito mediante una consulenza e che e
stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo
consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto;
2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in
considerazione;
3) che il consenso del minore all'adozione, quando e richiesto, e'
stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed e
stato espresso o constatato per iscritto; e
4) che il consenso non e' stato ottenuto mediante pagamento o
contropartita di alcun genere.
Art. 5
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto
se le autorita' competenti dello Stato di accoglienza:
a - hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati
e idonei per l'adozione;
b - si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati
assistiti con i necessari' consigli; e
c - hanno constatato che il minore e' o sara' autorizzato ad entrare
ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.
CAPITOLO III - AUTORITA CENTRALI E ORGANISMI AEILITATI
Art. 6
1. Ogni Stato contraente designa un'Autorita' Centrale incaricata di
svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi
ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unita territoriali
autonome sono liberi di designare piu' di una Autorita' Centrale,
specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive
funzioni. Lo Stato che ha, nominato piu' di un'Autorita' Centrale
designera' l'Autorita' Centrale cui potra' essere indirizzata ogni
comunicazione, per la successiva remissione all'Autorita' Centrale
competente nell'ambito dello Stato medesimo.
Art. 7
1. Le Autorita' Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la
collaborazione fra le autorita' competenti dei loro Stati per
assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi
della Convenzione.
2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:
a - fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia
d'adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e
formulari-tipo;
b - informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e,
per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all'applicazione della
medesima.
Art. 8
Le Autorita' Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di
pubbliche autorita', tutte le misure idonee a prevenire profitti
materiali indebiti in occasione di una adozione e ad impedire
qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione.
Art. 9
Le Autorita' Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di
pubbliche autorita' o di organismi debitamente abilitati nel loro
Stato, ogni misura idonea, in particolare per:
a - raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla
situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura
necessaria alla realizzazione dell'adozione;
b - agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista
dell'adozione;
c - promuovere nei rispettivi Stati l'istituzione di servizi di
consulenza per l'adozione e per la fase successiva all'adozione;
d - scambiare rapporti generali di valutazione sulle esperienze in
materia di adozione internazionale;
e - rispondere, nella misura consentita dalla legge del proprio
Stato, alle richieste motivate di informazioni su una particolare
situazione d'adozione, formulate da altre Autorita' Centrali o da
autorita' pubbliche.
Art. 10
Possono ottenere l'abilitazione e conservarla solo quegli organismi
che dimostrino- la loro idoneita' a svolgere correttamente i compiti
che potrebbero essere loro affidati.
Art. 11
Un organismo abilitato deve:
a - perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti
fissati dalle autorita' competenti dello Stato che concede
l'abilitazione;
b - essere diretto e gestito da persone che, per integrita' morale,
formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo
dell'adozione internazionale;
c - essere sottoposto alla sorveglianza di autorita' competenti dello
Stato medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo
funzionamento e la sua situazione finanziaria.
Art. 12
Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potra' agire in un
altro Stato se le autorita' competenti di entrambi gli Stati non vi
abbiano consentito.
Art. 13
La designazione delle Autorita' Centrali e, se del caso, l'estensione
delle loro funzioni, come pure la denominazione e l'indirizzo degli
organismi abilitati sono comunicati da ogni Stato contraente
all'Ufficio Permanente della Conferenza de l'Aja di diritto
internazionale privato.
CAPITOLO VI - CONDIZIONI PROCEDURALI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
Art. 14
Le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente, che
desiderano adottare un minore con residenza abituale in un altro
Stato contraente, debbono rivolgersi all'Autorita' Centrale dello
Stato in cui esse risiedono abitualmente.
Art. 15
1. Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei per
l'adozione, l'Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza redige
una relazione contenente informazioni sulla loro identita', capacita
legale ed idoneita all'adozione, sulla loro situazione personale,
familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni
che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di
un'adozione internazionale, nonche' sulle caratteristiche dei minori
che essi sarebbero in grado di accogliere.
2. Essa trasmette la relazione all'Autorita' Centrale dello Stato
d'origine.
Art. 16
1. Se ritiene che il minore e adottabile, l'Autorita' Centrale dello
Stato d'origine:
a - redige una relazione contenente informazioni circa l'identita'
del minore, la sua adottabilita', il suo ambiente sociale, la sua
evoluzione personale -e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore
stesso e della sua famiglia, non che circa le sue necessita'
particolari;
b - tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la
sua origine etnica, religiosa e culturale;
c - si assicura che i consensi previsti dall'Art. 4 sono stati
ottenuti; e
d - constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti
il minore ed i futuri genitori adottivi, che l'affidamento
prefigurato e nel superiore interesse del minore.
2. Trasmette all'Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza la
relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni
della sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare
l'identita' della madre e del padre se, nello Stato d'origine, tale
identita' non debba essere resa nota.
Art. 17
La decisione di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi
puo' essere presa nello Stato d'origine soltanto a condizione che:
a - l' Autorita' Centrale di questo Stato si sia accertata del
consenso dei futuri genitori adottivi;
b - l' Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza abbia approvato
la decisione di affidamento, allorche' la legge di questo Stato o
l'Autorita' Centrale dello Stato d'origine lo richiedano;
c - le Autorita' Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul
fatto che la procedura di adozione prosegua; e
d - sia stato determinato, in conformita' all'articolo 5, che i
futuri genitori adottivi sono qualificati ed idonei all'adozione e
che il minore e' o sara' autorizzato ad entrare ed a soggiornare in
permanenza nello Stato di accoglienza.
Art. 18
Le Autorita' Centrali di entrambi gli Stati effettuano i passi
necessari per far ottenere al minore l'autorizzazione ad uscire dallo
Stato d'origine, e quella d'ingresso e di residenza permanente nello
Stato d'accoglienza.
Art. 19
1. Il trasferimento del minore nello Stato di accoglienza puo' aver
luogo solo se le condizioni fissate dall'articolo 17 si sono
verificate.
2. Le Autorita' Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinche'
il trasferimento avvenga in assoluta sicurezza, in condizioni
appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei
futuri genitori adottivi.
3. Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate agli
articoli 15 e 16 vengono restituite alle autorita' mittenti.
Art. 20
Le Autorita' Centrali si tengono informate sulla procedura di
adozione, sulle misure prese per condurla a termine e sullo
svolgimento del periodo di prova, quando e' richiesto.
Art. 21
1. Allorche' l'adozione deve aver luogo successivamente al
trasferimento del minore nello Stato di accoglienza, l'Autorita'
Centrale di tale Stato, se ritiene che la permanenza del minore nella
famiglia che lo ha accolto non e' piu' conforme al superiore
interesse di lui, prende le misure necessarie alla protezione del
minore, particolarmente al fine di:
a - riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo ed
averne provvisoriamente cura;
b - di concerto con l'Autorita' Centrale dello Stato d'origine,
assicurare senza ritardo un nuovo affidamento per l'adozione del
minore o, in difetto, una presa a carico alternativa durevole;
l'adozione non puo' aver luogo se l'Autorita' Centrale dello Stato
d'origine non e stata debitamente informata circa i nuovi genitori
adottivi;
c - come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il suo
interesse lo richiede.
2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua eta' e della sua
maturita', sara' consultato e, se del caso, sara' ottenuto il suo
consenso sulle misure da prendere in conformita' al presente
articolo.
Art. 22
1. Le funzioni conferite all'Autorita' Centrale dal presente capitolo
possono essere esercitate da autorita' pubbliche o da organismi
abilitati in conformita' alle norme contenute nel capitolo III, nella
misura consentita dalle leggi del suo Stato.
2. Qualunque Stato contraente puo' dichiarare al depositario della
Convenzione che le funzioni conferite all'Autorita' Centrale in
virtu' degli Articoli da 15 a 21 possono esser esercitate altresi' in
tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il controllo
delle autorita' statali competenti, da organismi o persone che:
a - soddisfino le condizioni di moralita', di competenza
professionale, d'esperienza e di responsabilita' richieste dallo
Stato medesimo; e
b - siano, per integrita' morale e formazione od esperienza,
qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale.
3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al comma 2,
comunica regolarmente all'Ufficio Permanente della Conferenza de
l'Aja di diritto internazionale privato i nomi e gli indirizzi degli
organismi e delle persone interessati.
4. Uno Stato contraente puo' dichiarare al depositario della
Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo
territorio possono aver luogo solo se le funzioni conferite alle
Autorita' Centrali sono esercitate in conformita' al primo comma.
5. Anche se e' stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2, le
relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte
sotto la responsabilita' dell'Autorita' Centrale o di altre autorita'
o organismi, in conformita' al primo comma.
CAPITOLO V - RICONOSCIMENTO ED EFFETTI DELL'ADOZIONE
Art. 23
1. L'adozione certificata conforme alla Convenzione, dall'autorita'
competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, e
riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il
certificato indica quando e da chi i consensi indicati all'Art. 17,
lettera c, sono stati prestati.
2. Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica,
dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, notifica al
depositario della Convenzione l'identita' e le funzioni
dell'autorita' o delle autorita' che, in tale Stato, sono competenti
a rilasciare il certificato. Notifica, altresi', qualsiasi modifica
nella designazione di queste autorita'.
Art. 24
Il riconoscimento dell'adozione puo' essere rifiutato da uno Stato
contraente solo se essa e manifestamente contraria all'ordine
pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.
Art. 25
Ogni Stato contraente puo' dichiarare al depositario della
Convenzione di non essere tenuto a riconoscere, in base a questa, le
adozioni fatte in conformita' ad un accordo concluso in applicazione
dell'Art. 39, comma 2.
Art. 26
1. Il riconoscimento dell'adozione comporta quello:
a - del legame giuridico di filiazione tra il minore ed i suoi
genitori adottivi;
b - della responsabilita' parentale dei genitori adottivi nei
confronti del minore;
c - della cessazione del legame giuridico preesistente di filiazione
tra il minore, sua madre e suo padre, se l'adozione produce questo
effetto nello Stato contraente in cui ha avuto luogo.
2. Se l'adozione ha l'effetto di porre fine ad un legame giuridico
preesistente di filiazione tra il minore ed i suoi genitori, il
minore gode nello Stato di accoglienza ed in ogni altro Stato
contraente in cui l'adozione e' riconosciuta, di diritti equivalenti
a quelli risultanti da un'adozione che produca tale effetto in
ciascuno di questi stati.
3. I commi precedenti non pregiudicano l'applicazione di qualunque
disposizione piu' favorevole al minore, in vigore nello Stato
contraente che riconosce l'adozione.
Art. 27
1. L'adozione fatta nello Stato d'origine, se non ha per effetto di
porre fine al legame preesistente di filiazione, puo' essere
convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in
conformita' alla Convenzione, in una adozione che produce questo
effetto,
a - se l'ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo
consente; e
b - se i consensi previsti dall'articolo 4, lettere c) e d),' sono
stati o sono prestati in considerazione di una tale adozione.
2. Alla decisione di conversione dell'adozione si applica l'articolo
23.
CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 28
La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato d'origine, che
richiedono che l'adozione di un minore residente abitualmente in tale
Stato deve aver luogo nel suo territorio o che proibisca
l'affidamento del minore nello Stato di accoglienza o il suo
trasferimento verso questo Stato prima dell'adozione.
Art. 29
Nessun contatto puo' aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i
genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la
custodia, fino a quando non sono soddisfatte le condizioni previste
dell'articolo 4, lettere da a) a c), e dell'articolo 5 lettera a),
salvo se l'adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o
se siano osservate le condizioni fissate dall'autorita' competente
dello Stato d'origine.
Art. 30
1. Le autorita' competenti di ciascuno Stato contraente conservano
con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore,
in particolare quelle relative all'identita' della madre e del padre
ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.
2. Le medesime autorita' assicurano l'accesso del minore o del suo
rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata,
nella misura consentita dalla legge dello Stato.
Art. 31
Salvo quanto previsto dall'Art. 30, i dati personali raccolti o
trasmessi in conformita' alla Convenzione, in particolare quelli
indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati a fini
diversi da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.
Art. 32
1. Non e consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a
prestazioni per una adozione internazionale.
2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese,
compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che
sono intervenute nell'adozione.
3. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi
che intervengono nell'adozione non possono ricevere una remunerazione
sproporzionata in rapporto ai servizi resi.
Art. 33
Quando un'autorita' competente constata che una disposizione della
Convenzione e' stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne
informa subito l'Autorita' Centrale dello Stato cui essa appartiene.
L'Autorita' Centrale ha la responsabilita' di curare che siano
applicate le misure opportune.
Art. 34
Se l'Autorita' competente dello Stato destinatario di un documento lo
richiede, questo deve essere tradotto, con certificazione di
conformita' all'originale. Le spese di traduzione, salvo se
diversamente stabilito, sono a carico dei futuri genitori adottivi.
Art. 35
Le autorita' competenti degli Stati contraenti trattano le procedure
di adozione in modo sollecito.
Art. 36
Riguardo a quegli Stati che hanno, in materia di adozione, due o piu'
sistemi di diritto, applicabili in differenti unita territoriali:
a - qualsiasi riferimento alla residenza abituale nello Stato
s'intende fatto alla residenza abituale in una unita' territoriale di
questo Stato ;
b - qualsiasi riferimento alla legge dello Stato s'intende fatto alla
legge in vigore nell'unita territoriale pertinente:
c - qualsiasi riferimento alle autorita' competenti o alle autorita'
pubbliche dello Stato s'intende fatto alle autorita' abilitate ad
agire nell'unita territoriale pertinente;
d - qualsiasi riferimento agli organismi abilitati dello Stato
s'intende fatto agli organismi abilitati nell'unita' territoriale
pertinente.
Art. 37
Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o piu' sistemi di
diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni
riferimento alla legge di detto Stato s'intende fatto al sistema di
diritto indicato dall'ordinamento dello Stato medesimo.
Art. 38
Uno Stato in cui diverse unita' territoriali abbiano proprie regole
giuridiche in materia di adozione, non e tenuto ad applicare la
Convenzione, qualora uno Stato con ordinamento giuridico unitario non
fosse tenuta ad applicarla.
Art. 39
1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali ai quali
degli Stati contraenti siano Parti e che contengono disposizioni
sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non sia
diversamente dichiarato dagli Stati Parti di tali strumenti.
2. Ogni Stato contraente puo' concludere, con uno o piu' degli altri
Stati contraenti, accordi tendenti a favorire l'applicazione della
Convenzione nei loro reciproci rapporti. Tali accordi possono
derogare solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e
da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili accordi ne trasmettono
una copia al depositario della Convenzione.
Art. 40
Non e ammessa alcuna riserva alla Convenzione.
Art. 41
La Convenzione e' applicabile in ogni caso in cui la domanda,
prevista dall'Art. 14, sia pervenuta in epoca successiva all'entrata
in vigore della Convenzione nello Stato di accoglienza ed in quello
d'origine.
Art. 42
Il Segretario Generale della Conferenza de l'Aja di diritto
internazionale privato convoca periodicamente una Commissione
speciale, al fine di valutare il funzionamento pratico della
Convenzione.
CAPITOLO VII - CLAUSOLE FINALI
Art. 43
1. La Convenzione e' aperta alla firma degli Stati che erano Membri
della Conferenza de l'Aia di diritto internazionale privato al
momento della Diciassettesima Sessione e degli altri Stati che hanno
partecipato a tale Sessione.
2. Essa sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di
ratifica, di accettazione e di approvazione' saranno depositati
presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi,
depositario della Convenzione.
Art. 44
1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente
alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 46, comma 1.
2. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il depositario.
3. L'adesione avra' effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato
aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni
nei confronti Gi essa nel termine di sei mesi dalla ricezione della
notifica prevista dall'Art. 48, lettera b). Tale eventuale obiezione
potra' altresi' essere sollevata da qualsiasi Stato al momento della
ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Convenzione,
successive all'adesione. Tali obiezioni vanno notificate al
depositario.
Art. 45
1. Uno Stato che comprende due o piu' unita territoriali, nelle quali
differenti ordinamenti giuridici si applicano alle materie
contemplate dalla presente Convenzione, puo', al momento della firma,
della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione,
dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le unita'
territoriali o soltanto ad una o ad alcune di esse, e puo' in
qualsiasi momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova.
2. Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano
espressamente le unita territoriali in cui la Convenzione si applica.
3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente
articolo, la Convenzione si applica a tutte le unita territoriali di
detto Stato.
Art. 46
1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del terzo
strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione previsto
dall'articolo 43.
2. In seguito la Convenzione entrera' in vigore:
a - per ogni Stato che la ratifica, l'accetta o l'approva
posteriormente, o che vi aderisce, il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito
del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o
di adesione;
b - per le unita territoriali cui la Convenzione sia stata estesa in
conformita' all'articolo 45, il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dopo la notifica prevista in detto
articolo.
Art. 47
1. Ogni Stato Parte alla Convenzione puo' denunciarla mediante
notifica indirizzata per iscritto al depositario.
2. La denuncia avra' effetto dal primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento
della notifica da parte del depositario. Se e' specificato nella
notifica un periodo piu' lungo perche' abbia efficacia la denuncia,
questa avra' effetto allo scadere del periodo in questione, dopo la
data di ricevimento della notifica
Art. 48
Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de L'Aja
di diritto internazionale privato, agli altri Stati che hanno
partecipato alla Diciassettesima Sessione, e agli Stati che hanno
aderito in conformita' alle disposizioni dell'articolo 44:
a - le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni
indicate all'articolo 43;
b - le adesioni e le obiezioni alle adesioni indicate all'articolo
44;
c - la data in cui la Convenzione entrera' in vigore in conformita'
alle disposizioni dell'articolo 46;
d - le dichiarazioni e le designazioni menzionate agli articoli 22,
23, 25 e 45;
e - gli accordi menzionati all'articolo 39;
f - le denunce previste dall'articolo 47.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno
firmato la presente Convenzione.
FATTO a L'Aia, il 29 maggio 1993, in francese e in inglese, entrambi
i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara'
depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di
cui una copia certificata conforme sara' consegnata, per via
diplomatica, a ciascun Stato che era Membro della Conferenza de L'Aia
di diritto internazionale privato al momento della Diciassettesima
Sessione, ed a ciascuno degli altri Stati che hanno partecipato a
tale Sessione.
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