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Legge 31 dicembre 1998, n. 476

Legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Gazz. Uff. n. 8 del 12 gennaio 1999)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 . Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di  adozione di minori stranieri.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 

Art. 1.

 

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la

Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di

adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito

denominata "Convenzione".

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura

delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'

operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione a decorrere

dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 46 della

Convenzione medesima.

 

Art. 3.

1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e'

sostituito dal seguente:

"Capo I. - Dell'adozione di minori stranieri.

Art. 29. - 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente

ai princi'pi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela

dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,

fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione",

a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 29-bis.- 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle

condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un

minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di

disponibilita' al tribunale per i minorenni del distretto in cui

hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro

idoneita' all'adozione.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero,

fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, e' competente

il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo

della loro ultima residenza; in mancanza, e' competente il tribunale

per i minorenni di Roma.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare

immediatamente decreto di inidoneita' per manifesta carenza dei

requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione,

copia della dichiarazione di disponibilita' ai servizi degli enti

locali.

4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o

associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende

sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita':

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative

procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta'

nei confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con

gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;

b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione

con i predetti enti;

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e

sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente

sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine

a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di

rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o di uno

solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi

sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di ogni altro

elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i

minorenni della loro idoneita' all'adozione.

5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito

all'attivita' svolta, una relazione completa di tutti gli elementi

indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla

trasmissione della dichiarazione di disponibilita'.

Art. 30. - 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di

cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione,

anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli

opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi,

decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei

requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneita' ad adottare ha efficacia per tutta la

durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati

entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto

contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli

aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

3. Il decreto e' trasmesso immediatamente, con copia della relazione

e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui

all'articolo 38 e, se gia' indicato dagli aspiranti all'adozione,

all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.

4. Qualora il decreto di idoneita', previo ascolto degli interessati,

sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante

sul giudizio di idoneita', il tribunale per i minorenni comunica

immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente

autorizzato di cui al comma 3.

5. Il decreto di idoneita' ovvero di inidoneita' e quello di revoca

sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli

articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del

pubblico ministero e degli interessati.

Art. 31. - 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il

decreto di idoneita', devono conferire incarico a curare la procedura

di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma,

lettera a), il tribunale per i minorenni puo' autorizzare gli

aspiranti adottanti, valutate le loro personalita', ad effettuare

direttamente le attivita' previste alle lettere b), d), e), f) ed h)

del comma 3 del presente articolo.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la

procedura di adozione:

a) informa gli aspiranti sulle procedure che iniziera' e sulle

concrete prospettive di adozione;

b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorita' del

Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso

intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di

adozione, unitamente al decreto di idoneita' ed alla relazione ad

esso allegata, affinche' le autorita' straniere formulino le proposte

di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;

c) raccoglie dall'autorita' straniera la proposta di incontro tra gli

aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia

accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario

riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di

origine e le sue esperienze di vita;

d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti

il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della

proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da

adottare e assistendoli in tutte le attivita' da svolgere nel Paese

straniero;

e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti

all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorita'

straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le

firme e trasmette l'atto di consenso all'autorita' straniera,

svolgendo tutte le altre attivita' dalla stessa richieste;

l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti puo' essere

effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da

un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;

f) riceve dall'autorita' straniera attestazione della sussistenza

delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda

con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunita' di

procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del

mancato accordo e ne da' immediata informazione alla Commissione di

cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo

Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i

minori ai futuri genitori adottivi;

g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i

minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento

dell'autorita' straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la

documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla

residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi

affidatari o i genitori adottivi;

i) riceve dall'autorita' straniera copia degli atti e della

documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al

tribunale per i minorenni e alla Commissione;

l) vigila sulle modalita' di trasferimento in Italia e si adopera

affinche' questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri

adottanti;

m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attivita'

di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in

Italia su richiesta degli adottanti;

n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi

delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso

in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del

bambino, nonche' la durata del periodo di permanenza all'estero nel

caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo

comma 1 dell'articolo 39-quater;

o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto

previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori

adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

Art. 32. - 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli

atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente

incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse

del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in

Italia.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' ammessa:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorita' del Paese

straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la

constatazione dell'impossibilita' di affidamento o di adozione nello

Stato di origine;

b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per

l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la

cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di

origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente

consentito al prodursi di tali effetti.

3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non

produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia

d'origine, la stessa puo' essere convertita in una adozione che

produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce

conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale

conformita', e' ordinata la trascrizione.

4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto

di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della

procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione

da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1,

lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio

del minore adottando.

Art. 33. - 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative

all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e

di cura, non e' consentito l'ingresso nello Stato a minori che non

sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32

ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti

entro il quarto grado.

2. E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere a

minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a

scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente

Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui

all'articolo 38.

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale

non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese

al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di

frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinche'

prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la

migliore collocazione nel suo superiore interesse.

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi

bellici, calamita' naturali o eventi eccezionali secondo quanto

previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per

altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile

l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che

sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso

nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano

l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i

minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che

lo accompagnano.

5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel

territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il

pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala

al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui

il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno

provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi

dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero

segnala la situazione alla Commissione affinche' prenda contatto con

il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo

34.

Art. 34. - 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello

Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di

affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di

tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento

familiare.

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini

di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi

socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su

richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori

adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per

i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali

difficolta' per gli opportuni interventi.

3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto

della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello

stato civile.

Art. 35. - 1. L'adozione pronunciata all'estero produce

nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima

dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel

provvedimento dell'autorita' che ha pronunciato l'adozione risulti la

sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste

dall'articolo 4 della Convenzione.

3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai

princi'pi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di

famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse

del minore, e se sussistono la certificazione di conformita' alla

Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla

lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del

provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in

Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento

dell'autorita' straniera come affidamento preadottivo, se non

contrario ai princi'pi fondamentali che regolano nello Stato il

diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore

interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento

in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova

famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza

nella famiglia che lo ha accolto e' tuttora conforme all'interesse

del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne

dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso

contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento

preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo

21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli

anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da

assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente

sentito; se di eta' inferiore puo' essere sentito ove sia opportuno e

ove cio' non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto

della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti e' il tribunale per

i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la

residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non puo' comunque

essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso

dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella

dichiarazione di idoneita';

c) non e' possibile la conversione in adozione produttiva degli

effetti di cui all'articolo 27;

d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati

tramite le autorita' centrali e un ente autorizzato;

e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si e' manifestato

contrario al suo interesse.

Art. 36. - 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da

Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della

Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, puo' avvenire solo

con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese

non aderente alla Convenzione ne' firmatario di accordi bilaterali,

possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il

consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il

minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli

adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la

famiglia d'origine;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneita' previsto

dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con

l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente

autorizzato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di

idoneita';

d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39,

comma 1, lettera h).

3. Il relativo provvedimento e' assunto dal tribunale per i minorenni

che ha emesso il decreto di idoneita' all'adozione. Di tale

provvedimento e' data comunicazione alla Commissione, che provvede a

quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

4. L'adozione pronunciata dalla competente autorita' di un Paese

straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento

della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e

di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta

ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i

minorenni, purche' conforme ai princi'pi della Convenzione.

Art. 37. - 1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui

all'articolo 38 puo' comunicare ai genitori adottivi, eventualmente

tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno

rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti

indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le

informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identita' dei

suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della

sua famiglia di origine.

3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le

disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

Art. 37-bis. - 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in

situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di

adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di

urgenza.

Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e'

costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la

Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione e' composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri

nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile

ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,

Dipartimento per gli affari sociali;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

f) un rappresentante del Ministero della sanita';

g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico puo' essere

rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.

Con regolamento adottato dalla Commissione e' assicurato

l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa

allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il

regolamento puo' prorogare la durata in carica dei componenti della

Commissione per periodi non superiori ad un anno.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza

del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

Art. 39. - 1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a) collabora con le autorita' centrali per le adozioni internazionali

degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai

fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di

adozione;

b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di

adozione internazionale;

c) autorizza l'attivita' degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura

la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica

almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di

gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della

presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione

con riferimento all'attivita' svolta dai servizi per l'adozione

internazionale, di cui all'articolo 39-bis;

d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti

autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze

nei Paesi stranieri;

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure

di adozione internazionale;

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo

dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano

operare nel campo dell'adozione;

h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore

straniero adottato o affidato a scopo di adozione;

i) certifica la conformita' dell'adozione alle disposizioni della

Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della

Convenzione stessa;

l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche con

enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.

2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con

l'autorita' straniera l'opportunita' di procedere all'adozione e'

sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi

interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione

puo' procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli

incombenti di cui all'articolo 31.

3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli

enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e

coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi

della Convenzione.

4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri,

che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato

delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della

Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con

Paesi non aderenti alla stessa.

Art. 39-bis. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano nell'ambito delle loro competenze:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i

compiti previsti dalla presente legge;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che

operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di

garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni

fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di collegamento

fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le

coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda

di adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo 31, comma

3.

3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono

istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in

attuazione dei princi'pi di cui alla presente legge. Alle regioni e

alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le

funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione

internazionale.

Art. 39-ter. - 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista

dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti

debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e

competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee

qualita' morali;

b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale,

giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che

abbiano la capacita' di sostenere i coniugi prima, durante e dopo

l'adozione;

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una

regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie

strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono

agire;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile

assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per

l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta

e verificabile;

e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei

confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le

discriminazioni di tipo ideologico e religioso;

f) impegnarsi a partecipare ad attivita' di promozione dei diritti

dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo

sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non

governative, e di attuazione del principio di sussidiarieta'

dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;

g) avere sede legale nel territorio nazionale.

Art. 39-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto in altre

disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un

minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti

benefi'ci:

a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo

comma, della leg ge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il mi nore

adottato ha superato i sei anni di eta';

b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo

comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a

che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di eta';

c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello

Stato straniero richiesto per l'adozione".

 

Nota all'art. 3:

- La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: "Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

 

Art. 4.

1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:

"1-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori

adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata

dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4

maggio 1983, n. 184".

 

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917

(Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi), cosi' come modificato dalla presente legge, e'

il seguente:

"Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito

complessivo si deducono, se non sono deducibili nella

determinazione dei singoli redditi che concorrono a

formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti

sui redditi degli immobili che concorrono a formare il

reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi

obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti

della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi

i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica

necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o

menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3

della legge 5 febbraio 1992, n 104. Si considerano

rimaste a carico del contribuente anche le spese

rimborsate per effetto di contributi o di premi di

assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la

detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo

reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a

formarlo; si considerano, altresi', rimaste a carico del

contribuente le spese rimborsate per effetto di

contributi o premi che, pur essendo versati da altri,

concorrono a formare il suo reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad

esclusione di quelli destinati al mantenimento dei

figli, in conseguenza di separazione legale ed

effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o

di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in

cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di

testamento o di donazione modale e, nella misura in cui

risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,

gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate

nell'art. 433 del codice civile;

dbis) le somme restituite al soggetto erogatore, se

hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali

versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I

contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8

marzo 1989, n.10, sono deducibili alle condizioni e nei

limiti ivi stabiliti;

ebis) i contributi versati alle forme pensionistiche

complementari previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993,

n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai

soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del

medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per

cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di

lavoro autonomo o d'impresa dichiarato;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad

adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in

ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati

in favore delle organizzazioni non governative idonee ai

sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,

per un importo non superiore al 2 per cento del reddito

complessivo dichiarato;

h) le indennita' per perdita dell'avviamento

corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in

caso di cessazione della locazione di immobili urbani

adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di

2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per

il sostentamento del clero della Chiesa cattolica

italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29,

comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.

21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e

all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,

nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

lbis) il cinquanta per cento delle spese sostenute

dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura

di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel

Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".

 

Art. 5.

1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' aggiunto il

seguente comma:

"Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato

la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma

si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto

riguarda l'intervento ed i compiti delle autorita' centrali e degli

enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della

presente legge".

2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' aggiunto il

seguente comma:

"Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da

parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno

ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal

presente articolo sono svolte dall'autorita' centrale straniera e

dall'ente autorizzato".

 

Nota all'art. 5:

- Il testo dell'art 40 della citata legge n. 184 del

1983, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il

seguente:

"Art. 40. - I residenti all'estero, stranieri o cittadini

italiani, che intendono adottare un cittadino italiano

minore di eta', devono presentare domanda al console

italiano competente per territorio, che la inoltra al

tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il

luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo

ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente

domicilio nello Stato, e' competente il tribunale per i

minorenni di Roma.

Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno

ratificato la Convenzione, in luogo della procedura

disciplinata dal primo comma si applicano le procedure

stabilite nella Convenzione per quanto riguarda

l'intervento ed i compiti delle autorita' centrali e

degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le

disposizioni della presente legge".

- Il testo dell'art. 41 della citata legge n. 184 del

1983, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il

seguente:

"Art. 41. - Il console del luogo ove risiedono gli

adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento

preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno,

dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali

italiane o straniere.

Qualora insorgano difficolta' di ambientamento del

minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si

verifichino, comunque, fatti incompatibili con

l'affidamento preadottivo, il console deve

immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i

minorenni che ha pronunciato l'affidamento.

Il console del luogo ove risiede il minore vigila per

quanto di propria competenza perche' i provvedimenti

dell'autorita' italiana relativi al minore abbiano

esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del

minore.

Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in

Italia da parte di cittadini stranieri residenti

stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione,

le funzioni attribuite al console dal presente articolo

sono svolte dall'autorita' centrale straniera e

dall'ente autorizzato".

 

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' inserito

il seguente:

"Art. 72-bis. - 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche

inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente

ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera

c), e' punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la

multa da uno a dieci milioni di lire.

2. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa

da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i

responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di

cui al comma 1.

3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che,

per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di

associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle

forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di

un terzo".

 

Art. 7.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente

del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari

esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanita', e' data

attuazione alle norme della presente legge riguardanti la

costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni

internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale

e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono

disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi

contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta

dell'albo ed ogni altra modalita' operativa relativa agli enti

autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n.

184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresi' l'invio da

parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio

personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e

consolari all'estero.

3. La Commissione e' costituita nei tre mesi successivi

all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.

 

Nota all'art. 7:

- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23

agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri), e' il seguente:

"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di

Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla

richiesta, possono essere emanati regolamenti per

disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e

dei decreti legislativi recanti norme di principio,

esclusi quelli relativi a materie riservate alla

competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non

si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle

amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge;

e) (soppressa)".

 

Art. 8.

1. Le dichiarazioni di idoneita' all'adozione ed i provvedimenti di

adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore

a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena

efficacia.

2. Le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore della

presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad

essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura

procedimentale anteriori, sino alla avvenuta costituzione della

Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione

dell'albo degli enti autorizzati.

3. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei

minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta

a L'Aja il 29 maggio 1993, contenute nell'articolo 3 della presente

legge, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore

della Convenzione stessa.

 

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato

in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto

nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo

speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario

1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di

lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e,

per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza

del Consiglio dei ministri.

2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche

sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di

lire recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n.

184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonche'

dall'articolo 4 della presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 dicembre 1998

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Turco, Ministro per la solidarieta'

sociale

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 130):

Presentato dal sen. Manieri il 9 maggio 1996.

Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede

referente, il 5 giugno 1996, con pareri delle commissioni

1 , 5 , 11 , 12 e della commissione parlamentare per le

questioni regionali.

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 2

(Giustizia) e 3 (Affari esterni), in sede referente, il 2

settembre 1997.

Esaminato dalle commissioni riunite 2 e 3 , in sede

referente, il 24 settembre; 25 novembre; 11 dicembre

1997; 13, 27 e 28 gennaio 1998.

Relazione scritta annunciata il 10 febbraio 1998 (atto n.

130, 160, 445, 1697 e 2545/ A - relatori senatori Fassone e

Folloni ).

Esaminato in aula il 25 febbraio 1998 ed approvato il

26 febbraio 1998, con stralcio degli articoli da 1 a

13 e dell'art. 18 che formano l'atto n. 130-bis, e in un

testo unificato con atti n. 160 ( Mazzuca ed altri); n. 445

( Bruno Ganeri ed altre); n. 1697 ( Salvato ed altri) e

con il disegno di legge n. 2545 presentato dal Ministro

degli affari esteri (Dini) e dal Ministro per la famiglia

(Turco).

Camera dei deputati (atto n. 4626):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e

III (Affari esteri), in sede referente, il 12 marzo

1998 con pareri delle commissioni VI, XII, I, V, XI.

Esaminato dalle commissioni riunite II e III in sede

referente, il 14, 15, 20, 24, 28, 29, 30 aprile e 20 maggio

1998.

Relazione scritta annunciata il 4 giugno 1998 (atto n.

4626/ A - relatori onorevoli Serafini e Leccese ).

Esaminato in aula l'8 e 10 giugno 1998 ed

approvato, con modificazioni, il 18 giugno 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 130 - 160 - 445 - 1697 -

2545/ B):

Assegnato alle commissioni riunite 2 (Giustizia) e

3 (Affari esteri), in sede referente, il 25 giugno

1998 con parere delle commissioni 1 e 5 , e delle

commissioni parlamentari per le questioni regionali e

speciale per l'infanzia.

Esaminato dalle commissioni riunite 2 e 3 , in sede

referente, il 14, 28 luglio; 16 e 23 settembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 22 ottobre 1998 (atto n.

130 - 160 - 445 - 1697 - 2545/ C - relatori senatori

Fassone e Folloni ).

Esaminato in aula l'11 e 12 novembre 1998 e

approvato, con modificazioni, il 18 novembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4626/ B):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e

III (Affari esteri), in sede referente, il 25 novembre

1998, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalle commissioni II e III, in sede referente,

il 9 e 10 dicembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 10 dicembre 1998 (atto n.

4626/ C - relatori onorevoli Serafini e Leccese ).

Esaminato in aula l'11 dicembre 1998 e approvato il

15 dicembre 1998.

 

ALLEGATO

----* Vedere ratifica in Lingua da Pag. 20 a Pag. 33 della G.U. *----

Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E

SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalita',

il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di

felicita', d'amore e di comprensione,

Ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di

priorita', misure appropriate per consentire la permanenza del minore

nella famiglia d'origine,

Riconoscendo che l'adozione internazionale puo' offrire

l'opportunita' di dare una famiglia permanente a quei minori per i

quali non puo' essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di

origine,

Convinti della necessita' di prevedere misure atte a garantire che le

adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del

minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano

evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori,

Desiderando stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni che

tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti

internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite

sui Diritti del Minore del 20 novembre 1989, e dalla Dichiarazione

delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla

Protezione ed all'Assistenza ai Minori, con particolare riferimento

alle prassi in materia di adozione e di affidamento familiare, sul

piano nazionale e su quello internazionale (Risoluzione

dell'Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986),

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

 

CAPITOLO I - SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

 

Art. 1

La presente Convenzione ha per oggetto:

a - di stabilire delle garanzie, affinche' le adozioni internazionali

si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei

diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto

internazionale;

b - d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti,

al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi

prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;

c - di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle

adozioni realizzate in conformita' alla Convenzione.

Art. 2

1. La Convenzione si applica allorche' un minore, residente

abitualmente in uno Stato contraente (" Stato d'origine") e stato o

deve essere trasferito in un altro Stato contraente (" Stato di

accoglienza"), sia a seguito di adozione nello Stato d'origine da

parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato

di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di

accoglienza o in quello di origine.

2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un

legame di filiazione.

 

Art. 3

La Convenzione cessa di applicarsi se i consensi previsti dall'Art.

17 lett. c) non sono stati espressi prima che il minore compia l'eta'

di diciotto anni.

CAPITOLO II - CONDIZIONI DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Art. 4

Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto

se le autorita' competenti dello Stato d'origine:

a - hanno stabilito che il minore e' adottabile;

b - hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilita'

di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione

internazionale corrisponde al suo superiore interesse;

c - si sono assicurate:

1) che le persone, istituzioni ed autorita', il cui consenso e'

richiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria

consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del

loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o

la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il

minore e la sua famiglia d'origine;

2) che tali persone, istituzioni ed autorita' hanno prestato il

consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo

consenso e' stato espresso o attestato per iscritto;

3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o

contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e

4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato

prestato solo successivamente alla nascita del minore; e

d - si sono assicurate, tenuto conto dell'eta' e della maturita' del

minore,

1) che questi e' stato assistito mediante una consulenza e che e

stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo

consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto;

2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in

considerazione;

3) che il consenso del minore all'adozione, quando e richiesto, e'

stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed e

stato espresso o constatato per iscritto; e

4) che il consenso non e' stato ottenuto mediante pagamento o

contropartita di alcun genere.

 

Art. 5

Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto

se le autorita' competenti dello Stato di accoglienza:

a - hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati

e idonei per l'adozione;

b - si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati

assistiti con i necessari' consigli; e

c - hanno constatato che il minore e' o sara' autorizzato ad entrare

ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.

CAPITOLO III - AUTORITA CENTRALI E ORGANISMI AEILITATI

 

Art. 6

1. Ogni Stato contraente designa un'Autorita' Centrale incaricata di

svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.

2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi

ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unita territoriali

autonome sono liberi di designare piu' di una Autorita' Centrale,

specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive

funzioni. Lo Stato che ha, nominato piu' di un'Autorita' Centrale

designera' l'Autorita' Centrale cui potra' essere indirizzata ogni

comunicazione, per la successiva remissione all'Autorita' Centrale

competente nell'ambito dello Stato medesimo.

Art. 7

1. Le Autorita' Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la

collaborazione fra le autorita' competenti dei loro Stati per

assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi

della Convenzione.

2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:

a - fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia

d'adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e

formulari-tipo;

b - informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e,

per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all'applicazione della

medesima.

Art. 8

Le Autorita' Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di

pubbliche autorita', tutte le misure idonee a prevenire profitti

materiali indebiti in occasione di una adozione e ad impedire

qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione.

Art. 9

Le Autorita' Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di

pubbliche autorita' o di organismi debitamente abilitati nel loro

Stato, ogni misura idonea, in particolare per:

a - raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla

situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura

necessaria alla realizzazione dell'adozione;

b - agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista

dell'adozione;

c - promuovere nei rispettivi Stati l'istituzione di servizi di

consulenza per l'adozione e per la fase successiva all'adozione;

d - scambiare rapporti generali di valutazione sulle esperienze in

materia di adozione internazionale;

e - rispondere, nella misura consentita dalla legge del proprio

Stato, alle richieste motivate di informazioni su una particolare

situazione d'adozione, formulate da altre Autorita' Centrali o da

autorita' pubbliche.

Art. 10

Possono ottenere l'abilitazione e conservarla solo quegli organismi

che dimostrino- la loro idoneita' a svolgere correttamente i compiti

che potrebbero essere loro affidati.

Art. 11

Un organismo abilitato deve:

a - perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti

fissati dalle autorita' competenti dello Stato che concede

l'abilitazione;

b - essere diretto e gestito da persone che, per integrita' morale,

formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo

dell'adozione internazionale;

c - essere sottoposto alla sorveglianza di autorita' competenti dello

Stato medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo

funzionamento e la sua situazione finanziaria.

Art. 12

Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potra' agire in un

altro Stato se le autorita' competenti di entrambi gli Stati non vi

abbiano consentito.

Art. 13

La designazione delle Autorita' Centrali e, se del caso, l'estensione

delle loro funzioni, come pure la denominazione e l'indirizzo degli

organismi abilitati sono comunicati da ogni Stato contraente

all'Ufficio Permanente della Conferenza de l'Aja di diritto

internazionale privato.

CAPITOLO VI - CONDIZIONI PROCEDURALI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Art. 14

Le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente, che

desiderano adottare un minore con residenza abituale in un altro

Stato contraente, debbono rivolgersi all'Autorita' Centrale dello

Stato in cui esse risiedono abitualmente.

Art. 15

1. Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei per

l'adozione, l'Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza redige

una relazione contenente informazioni sulla loro identita', capacita

legale ed idoneita all'adozione, sulla loro situazione personale,

familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni

che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di

un'adozione internazionale, nonche' sulle caratteristiche dei minori

che essi sarebbero in grado di accogliere.

2. Essa trasmette la relazione all'Autorita' Centrale dello Stato

d'origine.

Art. 16

1. Se ritiene che il minore e adottabile, l'Autorita' Centrale dello

Stato d'origine:

a - redige una relazione contenente informazioni circa l'identita'

del minore, la sua adottabilita', il suo ambiente sociale, la sua

evoluzione personale -e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore

stesso e della sua famiglia, non che circa le sue necessita'

particolari;

b - tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la

sua origine etnica, religiosa e culturale;

c - si assicura che i consensi previsti dall'Art. 4 sono stati

ottenuti; e

d - constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti

il minore ed i futuri genitori adottivi, che l'affidamento

prefigurato e nel superiore interesse del minore.

2. Trasmette all'Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza la

relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni

della sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare

l'identita' della madre e del padre se, nello Stato d'origine, tale

identita' non debba essere resa nota.

Art. 17

La decisione di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi

puo' essere presa nello Stato d'origine soltanto a condizione che:

a - l' Autorita' Centrale di questo Stato si sia accertata del

consenso dei futuri genitori adottivi;

b - l' Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza abbia approvato

la decisione di affidamento, allorche' la legge di questo Stato o

l'Autorita' Centrale dello Stato d'origine lo richiedano;

c - le Autorita' Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul

fatto che la procedura di adozione prosegua; e

d - sia stato determinato, in conformita' all'articolo 5, che i

futuri genitori adottivi sono qualificati ed idonei all'adozione e

che il minore e' o sara' autorizzato ad entrare ed a soggiornare in

permanenza nello Stato di accoglienza.

Art. 18

Le Autorita' Centrali di entrambi gli Stati effettuano i passi

necessari per far ottenere al minore l'autorizzazione ad uscire dallo

Stato d'origine, e quella d'ingresso e di residenza permanente nello

Stato d'accoglienza.

Art. 19

1. Il trasferimento del minore nello Stato di accoglienza puo' aver

luogo solo se le condizioni fissate dall'articolo 17 si sono

verificate.

2. Le Autorita' Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinche'

il trasferimento avvenga in assoluta sicurezza, in condizioni

appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei

futuri genitori adottivi.

3. Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate agli

articoli 15 e 16 vengono restituite alle autorita' mittenti.

Art. 20

Le Autorita' Centrali si tengono informate sulla procedura di

adozione, sulle misure prese per condurla a termine e sullo

svolgimento del periodo di prova, quando e' richiesto.

Art. 21

1. Allorche' l'adozione deve aver luogo successivamente al

trasferimento del minore nello Stato di accoglienza, l'Autorita'

Centrale di tale Stato, se ritiene che la permanenza del minore nella

famiglia che lo ha accolto non e' piu' conforme al superiore

interesse di lui, prende le misure necessarie alla protezione del

minore, particolarmente al fine di:

a - riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo ed

averne provvisoriamente cura;

b - di concerto con l'Autorita' Centrale dello Stato d'origine,

assicurare senza ritardo un nuovo affidamento per l'adozione del

minore o, in difetto, una presa a carico alternativa durevole;

l'adozione non puo' aver luogo se l'Autorita' Centrale dello Stato

d'origine non e stata debitamente informata circa i nuovi genitori

adottivi;

c - come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il suo

interesse lo richiede.

2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua eta' e della sua

maturita', sara' consultato e, se del caso, sara' ottenuto il suo

consenso sulle misure da prendere in conformita' al presente

articolo.

Art. 22

1. Le funzioni conferite all'Autorita' Centrale dal presente capitolo

possono essere esercitate da autorita' pubbliche o da organismi

abilitati in conformita' alle norme contenute nel capitolo III, nella

misura consentita dalle leggi del suo Stato.

2. Qualunque Stato contraente puo' dichiarare al depositario della

Convenzione che le funzioni conferite all'Autorita' Centrale in

virtu' degli Articoli da 15 a 21 possono esser esercitate altresi' in

tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il controllo

delle autorita' statali competenti, da organismi o persone che:

a - soddisfino le condizioni di moralita', di competenza

professionale, d'esperienza e di responsabilita' richieste dallo

Stato medesimo; e

b - siano, per integrita' morale e formazione od esperienza,

qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale.

3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al comma 2,

comunica regolarmente all'Ufficio Permanente della Conferenza de

l'Aja di diritto internazionale privato i nomi e gli indirizzi degli

organismi e delle persone interessati.

4. Uno Stato contraente puo' dichiarare al depositario della

Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo

territorio possono aver luogo solo se le funzioni conferite alle

Autorita' Centrali sono esercitate in conformita' al primo comma.

5. Anche se e' stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2, le

relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte

sotto la responsabilita' dell'Autorita' Centrale o di altre autorita'

o organismi, in conformita' al primo comma.

CAPITOLO V - RICONOSCIMENTO ED EFFETTI DELL'ADOZIONE

Art. 23

1. L'adozione certificata conforme alla Convenzione, dall'autorita'

competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, e

riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il

certificato indica quando e da chi i consensi indicati all'Art. 17,

lettera c, sono stati prestati.

2. Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica,

dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, notifica al

depositario della Convenzione l'identita' e le funzioni

dell'autorita' o delle autorita' che, in tale Stato, sono competenti

a rilasciare il certificato. Notifica, altresi', qualsiasi modifica

nella designazione di queste autorita'.

Art. 24

Il riconoscimento dell'adozione puo' essere rifiutato da uno Stato

contraente solo se essa e manifestamente contraria all'ordine

pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

Art. 25

Ogni Stato contraente puo' dichiarare al depositario della

Convenzione di non essere tenuto a riconoscere, in base a questa, le

adozioni fatte in conformita' ad un accordo concluso in applicazione

dell'Art. 39, comma 2.

Art. 26

1. Il riconoscimento dell'adozione comporta quello:

a - del legame giuridico di filiazione tra il minore ed i suoi

genitori adottivi;

b - della responsabilita' parentale dei genitori adottivi nei

confronti del minore;

c - della cessazione del legame giuridico preesistente di filiazione

tra il minore, sua madre e suo padre, se l'adozione produce questo

effetto nello Stato contraente in cui ha avuto luogo.

2. Se l'adozione ha l'effetto di porre fine ad un legame giuridico

preesistente di filiazione tra il minore ed i suoi genitori, il

minore gode nello Stato di accoglienza ed in ogni altro Stato

contraente in cui l'adozione e' riconosciuta, di diritti equivalenti

a quelli risultanti da un'adozione che produca tale effetto in

ciascuno di questi stati.

3. I commi precedenti non pregiudicano l'applicazione di qualunque

disposizione piu' favorevole al minore, in vigore nello Stato

contraente che riconosce l'adozione.

Art. 27

1. L'adozione fatta nello Stato d'origine, se non ha per effetto di

porre fine al legame preesistente di filiazione, puo' essere

convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in

conformita' alla Convenzione, in una adozione che produce questo

effetto,

a - se l'ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo

consente; e

b - se i consensi previsti dall'articolo 4, lettere c) e d),' sono

stati o sono prestati in considerazione di una tale adozione.

2. Alla decisione di conversione dell'adozione si applica l'articolo

23.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28

La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato d'origine, che

richiedono che l'adozione di un minore residente abitualmente in tale

Stato deve aver luogo nel suo territorio o che proibisca

l'affidamento del minore nello Stato di accoglienza o il suo

trasferimento verso questo Stato prima dell'adozione.

Art. 29

Nessun contatto puo' aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i

genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la

custodia, fino a quando non sono soddisfatte le condizioni previste

dell'articolo 4, lettere da a) a c), e dell'articolo 5 lettera a),

salvo se l'adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o

se siano osservate le condizioni fissate dall'autorita' competente

dello Stato d'origine.

Art. 30

1. Le autorita' competenti di ciascuno Stato contraente conservano

con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore,

in particolare quelle relative all'identita' della madre e del padre

ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.

2. Le medesime autorita' assicurano l'accesso del minore o del suo

rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata,

nella misura consentita dalla legge dello Stato.

Art. 31

Salvo quanto previsto dall'Art. 30, i dati personali raccolti o

trasmessi in conformita' alla Convenzione, in particolare quelli

indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati a fini

diversi da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.

Art. 32

1. Non e consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a

prestazioni per una adozione internazionale.

2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese,

compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che

sono intervenute nell'adozione.

3. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi

che intervengono nell'adozione non possono ricevere una remunerazione

sproporzionata in rapporto ai servizi resi.

Art. 33

Quando un'autorita' competente constata che una disposizione della

Convenzione e' stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne

informa subito l'Autorita' Centrale dello Stato cui essa appartiene.

L'Autorita' Centrale ha la responsabilita' di curare che siano

applicate le misure opportune.

Art. 34

Se l'Autorita' competente dello Stato destinatario di un documento lo

richiede, questo deve essere tradotto, con certificazione di

conformita' all'originale. Le spese di traduzione, salvo se

diversamente stabilito, sono a carico dei futuri genitori adottivi.

Art. 35

Le autorita' competenti degli Stati contraenti trattano le procedure

di adozione in modo sollecito.

Art. 36

Riguardo a quegli Stati che hanno, in materia di adozione, due o piu'

sistemi di diritto, applicabili in differenti unita territoriali:

a - qualsiasi riferimento alla residenza abituale nello Stato

s'intende fatto alla residenza abituale in una unita' territoriale di

questo Stato ;

b - qualsiasi riferimento alla legge dello Stato s'intende fatto alla

legge in vigore nell'unita territoriale pertinente:

c - qualsiasi riferimento alle autorita' competenti o alle autorita'

pubbliche dello Stato s'intende fatto alle autorita' abilitate ad

agire nell'unita territoriale pertinente;

d - qualsiasi riferimento agli organismi abilitati dello Stato

s'intende fatto agli organismi abilitati nell'unita' territoriale

pertinente.

Art. 37

Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o piu' sistemi di

diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni

riferimento alla legge di detto Stato s'intende fatto al sistema di

diritto indicato dall'ordinamento dello Stato medesimo.

Art. 38

Uno Stato in cui diverse unita' territoriali abbiano proprie regole

giuridiche in materia di adozione, non e tenuto ad applicare la

Convenzione, qualora uno Stato con ordinamento giuridico unitario non

fosse tenuta ad applicarla.

Art. 39

1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali ai quali

degli Stati contraenti siano Parti e che contengono disposizioni

sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non sia

diversamente dichiarato dagli Stati Parti di tali strumenti.

2. Ogni Stato contraente puo' concludere, con uno o piu' degli altri

Stati contraenti, accordi tendenti a favorire l'applicazione della

Convenzione nei loro reciproci rapporti. Tali accordi possono

derogare solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e

da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili accordi ne trasmettono

una copia al depositario della Convenzione.

Art. 40

Non e ammessa alcuna riserva alla Convenzione.

Art. 41

La Convenzione e' applicabile in ogni caso in cui la domanda,

prevista dall'Art. 14, sia pervenuta in epoca successiva all'entrata

in vigore della Convenzione nello Stato di accoglienza ed in quello

d'origine.

Art. 42

Il Segretario Generale della Conferenza de l'Aja di diritto

internazionale privato convoca periodicamente una Commissione

speciale, al fine di valutare il funzionamento pratico della

Convenzione.

CAPITOLO VII - CLAUSOLE FINALI

Art. 43

1. La Convenzione e' aperta alla firma degli Stati che erano Membri

della Conferenza de l'Aia di diritto internazionale privato al

momento della Diciassettesima Sessione e degli altri Stati che hanno

partecipato a tale Sessione.

2. Essa sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di

ratifica, di accettazione e di approvazione' saranno depositati

presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi,

depositario della Convenzione.

Art. 44

1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente

alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 46, comma 1.

2. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il depositario.

3. L'adesione avra' effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato

aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni

nei confronti Gi essa nel termine di sei mesi dalla ricezione della

notifica prevista dall'Art. 48, lettera b). Tale eventuale obiezione

potra' altresi' essere sollevata da qualsiasi Stato al momento della

ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Convenzione,

successive all'adesione. Tali obiezioni vanno notificate al

depositario.

Art. 45

1. Uno Stato che comprende due o piu' unita territoriali, nelle quali

differenti ordinamenti giuridici si applicano alle materie

contemplate dalla presente Convenzione, puo', al momento della firma,

della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione,

dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le unita'

territoriali o soltanto ad una o ad alcune di esse, e puo' in

qualsiasi momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova.

2. Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano

espressamente le unita territoriali in cui la Convenzione si applica.

3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente

articolo, la Convenzione si applica a tutte le unita territoriali di

detto Stato.

Art. 46

1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo

allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del terzo

strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione previsto

dall'articolo 43.

2. In seguito la Convenzione entrera' in vigore:

a - per ogni Stato che la ratifica, l'accetta o l'approva

posteriormente, o che vi aderisce, il primo giorno del mese

successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito

del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o

di adesione;

b - per le unita territoriali cui la Convenzione sia stata estesa in

conformita' all'articolo 45, il primo giorno del mese successivo allo

scadere di un periodo di tre mesi dopo la notifica prevista in detto

articolo.

Art. 47

1. Ogni Stato Parte alla Convenzione puo' denunciarla mediante

notifica indirizzata per iscritto al depositario.

2. La denuncia avra' effetto dal primo giorno del mese successivo

allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento

della notifica da parte del depositario. Se e' specificato nella

notifica un periodo piu' lungo perche' abbia efficacia la denuncia,

questa avra' effetto allo scadere del periodo in questione, dopo la

data di ricevimento della notifica

Art. 48

Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de L'Aja

di diritto internazionale privato, agli altri Stati che hanno

partecipato alla Diciassettesima Sessione, e agli Stati che hanno

aderito in conformita' alle disposizioni dell'articolo 44:

a - le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni

indicate all'articolo 43;

b - le adesioni e le obiezioni alle adesioni indicate all'articolo

44;

c - la data in cui la Convenzione entrera' in vigore in conformita'

alle disposizioni dell'articolo 46;

d - le dichiarazioni e le designazioni menzionate agli articoli 22,

23, 25 e 45;

e - gli accordi menzionati all'articolo 39;

f - le denunce previste dall'articolo 47.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno

firmato la presente Convenzione.

FATTO a L'Aia, il 29 maggio 1993, in francese e in inglese, entrambi

i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara'

depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di

cui una copia certificata conforme sara' consegnata, per via

diplomatica, a ciascun Stato che era Membro della Conferenza de L'Aia

di diritto internazionale privato al momento della Diciassettesima

Sessione, ed a ciascuno degli altri Stati che hanno partecipato a

tale Sessione.